Area Legale
Area Legale
Area Fiscale
Area Fiscale
Area Lavoro
Area Lavoro
Area Finanza agevolata
Area Finanza agevolata
Linkedin
Twitter
Google+
Facebook

News

Voucher Nuove regole e Nuove Sanzioni

SMS O MAIL UN’ORA PRIMA Almeno 60 minuti prima della prestazione il committente deve inviare sms o mail con i dati anagrafici del lavoratore all’Ispettorato nazionale

Per i voucher scatta la tracciabilità: il committente (imprenditore o professionista) dovrà comunicare entro 60 minuti dall’utilizzo – con sms o posta elettronica – all’Ispettorato nazionale del lavoro dati anagrafici, codice fiscale, luogo e data della prestazione. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Modifiche anche sul fronte ammortizzatori, con la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi (per la gestione di esuberi) in espansivi per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.

La misura più rilevante del Dlgs è la stretta sui voucher, che ha come modello la procedura già utilizzata per la tracciabilità del lavoro intermittente. La differenza rispetto a oggi è questa: l’attuale sistema consente la comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, e questo si presta a possibili abusi. Da domani, invece, la tracciabilità dovrà scattare un’ora prima. Rispetto al rischio che i voucher da 10 euro possano essere impiegati per “camuffare” precedenti rapporti di lavoro subordinato, la relazione tecnica al Dlgs, citando il rapporto ministeriale dello scorso 22 marzo, evidenzia che nel 2015 «solo il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti un rapporto di lavoro (la percentuale sale al 10% se si prende a riferimento un periodo di sei mesi)» e che «i settori nei quali il fenomeno è più significativo sono il turismo, il commercio e i servizi, mentre nel settore agricolo le percentuali sono molto più contenute». Per il settore agricolo sono previsti tetti di importo diversi, per tutti gli altri resta confermato il limite di 2mila euro di valore per ciascun committente e di 7mila euro complessivi per il lavoratore. Nel settore agricolo, invece, rimane solo il limite di volume d’affari complessivo, per consentire al lavoratore di effettuare prestazioni per lo stesso committente-imprenditore agricolo fino al limite massimo di 7mila euro. Nella relazione illustrativa del Dlgs si chiarisce che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto a diversi altri limiti, previsti dalla legge e da circolari ministeriali.

 

Aree di interesse: Legale Fiscale Lavoro


Torna indietro Tutte le news