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Riammissione alla dilazione dei ruoli

Dilazione dei ruoli: nuova possibilità di rientro nelle rateazioni decadute

Il D.L. n. 113 del 2016, approvato definitivamente dal Senato il 2 agosto, reca la possibilità di rientro nella rateazione dei debiti tributari per i contribuenti che siano decaduti per avereinanellato il mancato pagamento del numero delle rate previsto dalla legge.

La nuova norma prevede che il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2015, può nuovamente rateizzare l'importo dovuto anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate. La nuova rateazione potrà prevedere un massimo di 72 rate e restano comunque salvi i piani di dilazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati. La nuova istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge: va prestata attenzione alla circostanza che anche a queste nuove istanze si applicano le disposizioni in materia di blocco delle misure cautelari e azioni esecutive in caso di presentazione della nuova richiesta.

La nuova rateazione, però, soggiace al nuovo termine “ad hoc” di decadenza, individuato dalla legge nel mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La clemenza giunge anche per i debiti non onorati nei diretti confronti dell’Agenzia delle entrate per il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione da accertamento con adesione odi omessa impugnazione.

Sarà sufficiente presentare una richiesta, anch’essa a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per ottenere la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. Un’ulteriore novità è ravvisabile nell’incremento della soglia entro la quale è possibile ottenere la rateazione mediante semplice istanza: la norma fa salire il tetto da 50.000 a 60.000 euro entro il quale qualsiasi contribuente ottiene la dilazione con la semplice presentazione di un’istanza e senza dover produrre alcuna documentazione.

Aree di interesse: Fiscale Lavoro


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