con la nota sentenza del 10/05/2017 la sezione I della Corte di Cassazione esprime un concetto nuovo dell’assegno di mantenimento e della funzione stessa del divorzio, che non deve essere più inteso come prosecuzione del vincolo economico tra i coniugi, paragonato in termini di tenore di vita, ma come scissione del rapporto sia in termini personali che patrimoniali.
La Corte Cassazione statuisce che il parametro del medesimo tenore di vita, utilizzato fino ad oggi per determinare l’assegno divorzile, può comportare una indebita prospettiva, per così dire, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale.
La ragione che ha spinto la Corte di Cassazione a porre l’accento sul nuovo parametro per determinare l’assegno divorzile è da rintracciare nella diversa funzione che ha assunto il matrimonio nel corso degli anni. Il presupposto per la determinazione dell’assegno di mantenimento è, pertanto, da rintracciare “ nell’autosufficienza economica”, criterio più compatibile con la legislazione degli altri paesi Europei, nonché con il testo dell’art. 337-septies, primo comma, cod. civ., che prevede l’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Il divorzio deve favorire “l’indipendenza economica” dei coniugi e non creare vincoli patrimoniali senza limiti di tempo, deterrente per la creazione di nuovi nuclei familiari e di nuovi vincoli matrimoniali “Questo principio, inoltre, appartiene al contesto giuridico Europeo, essendo presente da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell'Unione, ove è declinato talora in termini rigorosi e radicali che prevedono, come regola generale, la piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate - anche nel tempo - eccezioni di ausilio economico, in presenza di specifiche e dimostrate ragioni di solidarietà.
In questa prospettiva, il parametro della "indipendenza economica" è normativamente equivalente a quello di "autosufficienza economica", come è dimostrato - tenuto conto della derivazione di tale parametro dall'art. 337-septies, comma 1, cod. civ. - dall'art. 12, comma 2, del citato D.L. n. 132 del 2014, laddove non consente la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio congiunto dinanzi all'ufficiale dello stato civile «in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Alla luce di quanto espresso dalla Cassazione c’è da dire, tuttavia, che non si tratta di una legge ma di una sentenza, che seppur ben argomentata, esprime un contrasto interno, che verosimilmente comporterà un rinvio alle Sezioni Unite. Occorre, inoltre, sottolineare che le vicende giudiziarie non vedono sempre il divorzio tra un “ milionario” ed una “velina”. Nella realtà ci sono situazioni oramai consolidate di assegno di mantenimento, derivante da un matrimonio fallito dopo tanti anni, in cui le donne hanno spesso scelto la famiglia per contribuire alla carriera del marito. Ci sono situazioni, viceversa, in cui a fronte di un matrimonio breve, se non brevissimo, è stato quantificato un assegno di mantenimento che non ha tenuto conto dei sacrifici del coniuge “ più forte” e della sua famiglia ( per arrivare all’indipendenza economica ), e del tenore di vita del coniuge “ più debole” prima del matrimonio. La casistica è la più varia ed il nuovo orientamento espresso dalla cassazione dovrà essere contemperato con i tempi che cambiano e con le vicende personali e patrimoniali.
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