Ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, che effettuino assunzioni nel 2015, si può applicare "il solo regime ordinario di favore previsto dall’art. 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL".
E' quanto dichiarato dal Ministero del Lavoro con il parere n.12672 del 6 agosto 2015 , a cui l'Inps risponde con il messaggio n.6533 del 23 ottobre, indicando i nuovi criteri di tariffazione da applicare e i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché i lavoratori possano essere ammessi al beneficio.
In particolare, si applica l’esonero triennale ex art. 1, co. 119, L. 190/2014, per le giornate lavorate in zona ordinaria, e le riduzioni contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988 per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate.
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