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DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematica.

Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto una nuova procedura ed un nuovo regime sanzionatorio applicabile a tutti i casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro.

A decorrere dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematica.

La nuova procedura, che non troverà applicazione nei rapporti di lavoro domestico e nelle risoluzioni a seguito di conciliazione stragiudiziale, sarà articolata in tre fasi:

Prima fase: il lavoratore deve munirsi del proprio PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro in modo da poter accedere al sito www.lavoro.gov.it. 

In alternativa, il lavoratore potrà rivolgersi a patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.

Seconda fase: una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online nel quale verranno chiesti alcuni dati relativi al rapporto di lavoro.

Terza fase: al modello compilato sarà attribuito un codice identificativo associato alla data di trasmissione (marca temporale) e sarà trasmesso ai datori di lavoro interessati ed alle DTL competenti. 

Il lavoratore potrà, entro 7 giorni, revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Il mancato rispetto della procedura comporterà l’ inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale mentre l’ alterazione dei dati da parte del datore di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa da €. 5.000 a €. 30.000. 

Aree di interesse: Legale Lavoro


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