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DEPENALIZZAZIONE

D.Lgs. 8/2016 - G.U. n. 17 del 22.01.2016 - Ministero del Lavoro, Decreto 11.01.2016 -)

 

Il 6 febbraio c.a. è entrato in vigore il decreto in tema di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria ed ha apportato importanti modifiche relativamente al regime sanzionatorio di alcuni illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

La depenalizzazione è riferita a reati puniti con pena pecuniaria (multe o ammende)

In particolare, è esclusa la depenalizzazione dei reati contemplati dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DEL 6 FEBBRAIO 2016: viene prevista l’ applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative in sostituzione delle originarie sanzioni penali a condizione che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

VIOLAZIONI COMMESSE DOPO IL 6 FEBBRAIO 2016: le nuove sanzioni amministrative sono articolate su tre fasce:

  1. da €. 5.000 ad €. 10.000 per i reati uniti con la multa o l’ ammenda non superiore nel massimo ad €. 5.000;
  2. da €. 5.000 ad €. 30.000 per i reati uniti con la multa o l’ ammenda non superiore nel massimo ad €. 20.000;
  3. da €. 10.000 ad €. 50.000 per i reati uniti con la multa o l’ ammenda superiore nel massimo ad €. 20.000.

Veniamo di seguito, prendendo spunto dagli esempi contenuti nella circolare ministeriale ad esaminare alcuni reati depenalizzati.

SOMMINISTRAZIONE ED UTILIZZAZIONE ILLECITA/ABUSIVA: l’ originario reato era pari ad €. 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.

Es: un lavoratore per 10 giornate la sanzione era pari ad €. 500; ora è pari ad €. 5.000 ridotti, ex L. 689/1981, ad €. 1.666,67.

Es: 10 lavoratori per 15 giornate la sanzione era pari ad €. 7.500; ora è pari, trovando automaticamente applicazione la riduzione ex L. 689/1981, ad €. 2.500.

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: se l’ importo delle ritenute previdenziali è inferiore ad €. 10.000 troverà applicazione la sanzione amministrativa da €. 10.000 ad €. 50.000;

se l’ importo delle ritenute previdenziali è superiore ad €. 10.000 continuerà a trovare applicazione la precedente sanzione della multa fino ad €. 1.032 e la reclusione fino a 3 anni.

Il datore di lavoro continua a non essere sanzionato se provvede a versare le ritenute entro 3 mesi dalla notifica della contestazione della violazione

Aree di interesse: Legale Fiscale Lavoro


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