Dal 15 giugno 2016 la S.C. non ammette il deposito telematico degli atti del processo civile senza previo decreto ex art 16 bis, comma 6, L. n. 221/2012.
Deposito telematico inammissibile per gli atti del processo civile. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con l’avvertenza inserita nel sito ufficiale il 15 giugno 2016, ha sancito l’inammissibilità del deposito telematico presso la Suprema Corte in assenza del decreto – di cui all’art. 16 bis, comma 6, d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 – con cui il Ministro della Giustizia accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, per gli atti del processo civile, ossia: ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” ai fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.. Ciò anche in conseguenza dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi alle Corti d’appello e ai Tribunali di cui all’art. 16 bis, comma 1 bis, dello stesso decreto legge.
Ammesse, invece, le istanze dei difensori. Al contrario, si ammette invece il deposito telematico delle istanze dei difensori - come le istanze di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle SS.UU. - che non abbiano incidenza immediata sul processo, la cui copia cartacea viene formata dalla cancelleria, per poi essere sottoposta al Presidente Titolare e inserita nel fascicolo.
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