Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che l’informazione sull’attività professionale deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, senza essere comparativa o autocelebrativa. La c.d. legge Bersani, infatti, pur consentendo al professionista di fornire informazioni sui suoi servizi professionali, non legittima una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici che lascia intendere che altri avvocati non si informino o non si documentino adeguatamente.
Aree di interesse: Legale Lavoro
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