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NUOVE PROCEDURE DI CONCESSIONE CIGO

PRIMO MESSAGGIO OPERATIVO INPS 

L’Inps, con il messaggio 1° luglio 2016, n.2908, ha diffuso le prime istruzioni relative  al D.M. 15 aprile 2016, n.95442, con il quale sono stati individuati i criteri per l’esame delle domande di concessione della Cigo.

Con il messaggio in questione, nell’attesa delle istruzioni di merito contenute in una circolare di prossima emanazione, si forniscono le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria.

Per la concessione della Cigo, il messaggio ricorda come sia necessario allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47, D.P.R. n.445/00, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata, dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.

La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.

Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.

Aree di interesse: Lavoro


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