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Sanzioni Lavoro Nero

Sanzioni ridotte per i processi verbali chiusi dopo il 24 settembre 2015. Si applica la nuova normativa sanzionatoria 

Con l’entrata in vigore il 24 settembre 2015 del decreto legislativo 151/2015, recante disposizioni per la semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro, è cambiata la misura della “maxisanzione” contro il lavoro sommerso, con un alleggerimento derivante, soprattutto, dall’abrogazione della sanzione progressiva prevista in 195 euro per ogni giornata di impiego del lavoratore “in nero”. La sanzione in misura fissa precedentemente stabilita da un minimo di 1.950 a un massimo di 15.600 euro, è ora determinata in tre scaglioni che tengono conto della durata dell’impiego del lavoratore per il quale non è stata effettuata la comunicazione al centro per l’impiego:
1 da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
2 da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego da 31 e fino a 60 giorni;
3 da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego oltre 60 giorni.
È stata reintrodotta la diffida ad adempiere prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 124/2004 che consente, se ottemperata, l’applicazione della sanzione nella misura minima. Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto e non rinnovato, o di minori non in età lavorativa. In queste situazioni, inoltre, non è ammessa la diffida ad adempiere.

La sanzione non si applica se dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzia la volonta'  di non occultare il rapporto, anche se si tratta di differente qualificazione, così come non riguarda i rapporti di lavoro domestico.

Aree di interesse: Lavoro


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