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Fondo Integrazione Salariale

Verifica in vista della scadenza 

Va calcolato il numero medio di dipendenti nel semestre precedente

Da ottobre molte aziende, con i relativi dipendenti, vedranno aumentare il carico contributivo, in ragione dell’entrata a regime del contributo del Fondo di integrazione salariale.
È questa una delle principali conseguenze dell’emanazione della circolare Inps 176/2016, con cui l’istituto, oltre a fornire un quadro normativo completo del nuovo ammortizzatore, ha definito le modalità operative per effettuare i relativi versamenti, compresi gli arretrati decorrenti dal 1° gennaio 2016.
Ma nel provvedimento l’istituto fa di più, in quanto individua esattamente la platea dei datori di lavoro destinatari del fondo. E tale platea risulta fortemente ampliata rispetto alle precedenti indicazioni fornite con il messaggio 8673/2014, non solo perché comprende le aziende con più di 5 dipendenti (come media nel semestre precedente), ma anche perché il Fis si applica ai datori non imprenditori esclusi dal campo di azione della cassa integrazione guadagni e privi di un fondo di solidarietà settoriale o alternativo.
Infatti la nuova tabella delle aziende destinatarie (allegato 1 della circolare 176/2016) sostituisce quella precedente (allegato 1 del messaggio 8673/2014), e a differenza di quest’ultima non comprende più l’elenco dei datori di lavoro esclusi in ragione del rispettivo codice Ateco (per esempio associazioni, sindacati, partiti), come puntualmente precisato dall’Inps nell’ultima circolare.
La conseguenza sarà che dal 1° ottobre, ma con effetto retroattivo dal 1° grennaio 2016, il contributo Fis si applicherà ex novo, oltre ai datori di lavoro già interessati dal fondo residuale ma con fascia dimensionale oltre 5-fino a 15 dipendenti, anche a quelli non imprenditori in precedenza esclusi dal nuovo residuale ammortizzatore sociali (a prescindere dal requisito dimensionale). 
Questi ultimi ricadranno, a seconda del numero dei dipendenti, in una delle due fasce previste (oltre 5-fino a 15, oltre 15), con il conseguente diverso impatto dell’onere contributivo (aliquota dello 0,45% per le realtà più piccole e 0,65% per le altre).
In ragione di questa importante estensione dei soggetti coinvolti, nella circolare 176 l’Inps si assume l’onere di attribuire in automatico il codice di autorizzazione OJ che identifica le aziende potenzialmente destinatarie del Fis (mentre l’effettività dipenderà dalla forza lavoro media del semestre precedente).
L’automatica attribuzione non opera invece per quelle aziende che raggiungono il requisito dimensionale minimo (oltre 5 o oltre 15 dipendenti, in funzione delle rispettive classi), sommando i dipendenti “assicurati” presso diverse matricole aziendali. In questo caso, una volta superata la soglia dei 5 dipendenti, saranno i datori di lavoro a dover comunicare all’Inps la sussistenza del requisito occupazionale minimo, nonché le variazioni che incidono su quest’ultimo.
A seguito di queste comunicazioni l’Inps attribuirà i nuovi codici 6G o 2C che identificano le aziende con diverse matricole sommando le quali raggiungono la soglia rispettivamente dei oltre 5--15 dipendenti (6G) o quella degli over 15 (2C).
Poiché il primo versamento deve essere effettuato entro il 16 novembre (e cioè con l’elaborazione mensile del payroll di 10/2016), e gli arretrati gennaio-settembre devono essere pagati entro il 16 dicembre (con il payroll di 11/2016), è importante che i datori di lavoro ricevano quanto prima il rispettivo codice di autorizzazione, al fine cioè di essere in grado di adempiere tempestivamente al nuovo obbligo contributivo.
Anche perché il codice identifica solo la potenziale applicazione della disciplina del Fis, mentre l’effettività deve essere verificata mensilmente dall’azienda (e speriamo dalle procedure informatiche utilizzate), calcolando la forza occupazionale medie del semestre precedente.
Ed infine è importante che il codice arrivi presto perché questo nuovo obbligo coinvolge anche i dipendenti dei datori interessati, ai quali sarà addebitato in busta paga 1/3 del contributo complessivo dello 0,45% o 0,65 (rispettivamente 0,15% o lo 0,22%), compresi gli eventuali arretrati, che le aziende potrebbe valutare di ripartire in più mensilità (per esempio novembre e dicembre).

Aree di interesse: Lavoro


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