Sì al licenziamento per gmo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 novembre 2016, n. 22476, ha stabilito che è licenziabile per giustificato motivo oggettivo il dipendente se, a seguito della cessione del ramo d’azienda, vengono soppresse le sue mansioni, in quanto all’esito del trasferimento risultano venute meno le mansioni cui era addetto.
Aree di interesse: Legale Lavoro
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